In questo caso, l’immobile rientra tra le abitazioni “di lusso” e l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la differenza fra l’imposta ordinaria e quella ridotta.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione “prima casa”, l’immobile sito in un complesso residenziale con piscina a servizio esclusivo dell’abitazione, anche se quest’ultima è di superficie inferiore a 240 metri quadri, deve considerarsi “di lusso”; quindi, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dei benefici richiesti (aliquota agevolata) e provvisoriamente concessi in sede di rogito notarile.
Non si può, inoltre, sostenere che il cedente (impresa costruttrice) sia responsabile dell’Iva non riscossa, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015.
La vicenda
I contribuenti avevano chiesto, ritenendo l’immobile non di lusso, l’applicazione dell’Iva con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, in luogo di quella ordinaria del 20% (ndr, oggi del 22%), usufruendo in tal modo dell’agevolazione “prima casa”.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo l’abitazione di lusso, data la presenza di una piscina, procedeva al recupero della maggiore Iva, in conseguenza della decadenza delle agevolazioni fiscali fruite indebitamente.


