Secondo la sentenza 209/63/2013 della Ctr Lombardia, il Redditometro non rappresenta per il Fisco la prova dei redditi non dichiarati, o almeno, non costituisce la prova sufficiente per contestarli. I risultati del redditometro, infatti, rappresenterebbero solo presunzioni semplici, come parametri e studi di settore, ma non una prova sufficiente.
La vicenda nasce da un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate ha rideterminato il reddito dichiarato mediante applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito derivanti dal possesso dell’abitazione principale, di un’abitazione secondaria e di un’autovettura di 21 cv.
Il redditometro costituisce accertamento di natura statistica, e la motivazione dell’atto di accertamento “non può esaurirsi nel semplice scostamento dalle risultanze del metodo statistico” ma “deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente” (sentenza n. 2368/2013 della Cassazione Civile – Sezione Tributaria).


