L’Agenzia delle Entrate ha notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre a sanzioni, che era stato emesso in seguito alla revoca dell’agevolazione ‘prima casa’. L’immobile acquistato in data 2 febbraio 2001, infatti, era stato ceduto senza che fosse stato acquistato, entro un anno, un altro immobile adibito ad abitazione principale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sentenza n. 22944 del 9 ottobre scorso, ha stabilito che per conservare i benefici fiscali sulla prima casa non e’ sufficiente che il contribuente, al momento dell’acquisto, dichiari volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla legge. A questo deve infatti seguire il trasferimento nell’appartamento.


