Irrinunciabile il trasferimento, da parte del contribuente, nel comune in cui è situato l’immobile entro un anno (oggi, 18 mesi) dalla data del contratto di acquisto.
Per fruire delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, è necessario ottenere, non solo richiedere, la certificazione del trasferimento di residenza nei termini di legge, non essendo sufficiente produrre la documentazione relativa ai contratti delle utenze domestiche.
È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 4662 del 27 febbraio.
Il fatto
Un contribuente aveva presentato richiesta di residenza entro i tempi stabiliti dalla normativa all’epoca in vigore. L’istanza veniva inizialmente rigettata e poi accolta quando ormai era decorso l’anno dalla data del rogito. Motivo per cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva il diritto del contribuente alle agevolazioni "prima casa" per ritardato trasferimento della residenza, recuperando con avviso di liquidazione i benefici delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale indebitamente fruiti.
Il contribuente ricorreva con successo contro il Fisco, sia in primo grado sia in appello, producendo in giudizio varia documentazione per le utenze domestiche (contratto dell’energia elettrica, del gas e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) per attestare l’effettiva residenza.
L’ente impositore proponeva ricorso in Cassazione, denunziando violazione dell’articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, per intervenuta decadenza dei benefici in questione.


