Art. 9-bis del DL 28.3.2014 n. 47, convertito nella L. 23.5.2014 n. 80.
A decorrere dall’anno 2015, la casa di abitazione posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, a condizione:
- che l’abitazione rappresenti l’unica e sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- che il pensionato proprietario risulti iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE);
In questi casi:
- l’IMU non si applica all’abitazione ed alle relative pertinenze (nei limiti previsti dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 per l'”abitazione principale”); per le unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 o A/9 si applica invece l’aliquota IMU ridotta deliberata dal Comune per l’abitazione principale e la relativa detrazione;
- le imposte TASI e TARI sono ridotte di due terzi (si deve versare un terzo).


