Non sussistono i presupposti dei benefici fiscali se, nelle clausole statutarie, non è certa l’indivisibilità delle riserve alle quali sono destinati gli introiti prodotti.
In tema di agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile a condizione che sia esclusa in maniera effettiva la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.
È quanto ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 18738 del 5 settembre, secondo cui non è sufficiente la mera conformità (formale) dello Statuto alle prescrizioni legislative.


