Con la Risoluzione 4/E del 17 gennaio 2007 l’Agenzia Entrate ha precisato che le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo, spettano solo se il veicolo oggetto delle agevolazioni viene intestato o al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.
L’agevolazione quindi non spetta qualora il veicolo venga intestato “alla madre del disabile, fiscalmente a carico del marito” e a nulla rileva il fatto che i due genitori siano coniugi in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo risulti civilisticamente di proprietà di entrambi.


