Con l’Interpello n.32 del 19 novembre 2013 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato risposta ad un quesito posto da CONFIMI Impresa, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata, circa l’obbligatorietà, per gli agenti che operano all’estero, dell’apertura di una posizione contributiva a ENASARCO.
In base a quanto contenuto nell’interpello l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
- agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
- agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
- agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
- agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
- agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività
esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
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