L’attività d’incasso per conto del preponente confonde il reddito dell’agente, ma un chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n.115 dell’8 agosto 2005.
L’agente di commercio matura il diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l’operazione è stata “chiusa” per effetto del suo intervento.
In tale momento la provvigione concorre a formare il reddito dell’agente.
La risposta all’interpello, tenuto conto della situazione prospettata dal contribuente istante, appare conseguente alla formulazione dell’articolo 1748 del Codice civile come modificato dal Dlgs 65/99.
In definitiva il compenso spetta all’agente nel momento in cui il preponente accetta l’ordine raccolto dall’agente medesimo.
In via di principio, chiarisce l’Agenzia, si deve ritenere ultimata la prestazione e imponibile il relativo compenso alla data in cui si conclude il contratto tra preponente e terzo: in questo momento rileva fiscalmente la provvigione dell’agente, atteso che il suo obbligo è quello di «promuovere la conclusione di contratti».
Va detto che quanto precisato dall’Agenzia vale per l’agente e non anche per il rappresentante di commercio il quale, diversamente dal primo, con la propria firma può impegnare la ditta preponente.
In questo caso, la provvigione matura all’atto dell’accettazione dell’ordine che si manifesta, appunto, con la sottoscrizione dell’ordine stesso da parte del rappresentante.


