Corte di cassazione – sentenza 20975 del 13 settembre 2013
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate ad IVA al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile.
A motivazione della sua decisione la Cassazione ha evidenziato che:
- i principi contabili nazionali stabiliscono che il trattamento contabile di un’operazione è strettamente legato alla sua sostanza economica, al di là della sua origine, contrattuale o legislativa, e che in merito alle operazioni di vendita con riserva di proprietà, la componente del ricavo in capo al cedente (e del correlato costo in capo all’acquirente) deve essere rilevata al momento della consegna del bene.
- dal punto di vista fiscale, il trattamento delle operazioni in oggetto è invece disciplinato, in materia di imposte dirette, dall’articolo 75, c. 2, lett. a), del Dpr 917/1986, che prevede l’assimilazione della “locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti” alla “vendita con riserva di proprietà”. Lo stesso principio è riproposto anche in ambito IVA: l’articolo 2, c. 2, del Dpr 633/1972 include tra le operazioni assimilate alle cessioni di beni anche le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti.


