Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d’imposta, è equiparabile a una elusione fiscale.
Le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile. Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d’imposta, è equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiché il contribuente non può liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando versare le imposte relative al reddito imponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre.
Il procedimento nasce dal processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza in seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti di una società immobiliare. Le risultanze del verbale, inerenti violazioni in materia di Iva, avevano comportato l’emissione di un avviso di irrogazione sanzioni e di un atto di contestazione, contro cui la società verificata aveva proposto ricorso.
I verificatori avevano constatato che la società aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della proprietà dell’immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto di locazione, rinviando di fatto il versamento dell’Iva: da qui la contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell’imposta.


