Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione FAQ del proprio sito internet, chiarisce in tema di ferie, i permessi e la decorrenza degli scatti di anzianità per lavoratori dipendenti che richiedano, ai sensi del D.Lgs 151/2001, un periodo di congedo non retribuito per l’effettuazione delle pratiche di adozione e affidamento.
Il godimento di periodi di congedo non retribuito (congedo preadottivo – art. 27, comma 2, D.Lgs n. 151/01) non da’ diritto ai fini pensionistici di alcun accreditamento di contribuzione figurativa (Circolare INPS n. 16 del 4/2/08). Tale periodo di congedo può essere oggetto di riscatto al pari dei periodi di fruizione di aspettative senza assegni per motivi familiari e personali previsti dei CCNL.
Al momento il congedo preadottivo è paragonato ai periodi di aspettativa senza assegni e pertanto non valutato per il trattamento di quiescenza, il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione, alle ferie e alla decorrenza dell’anzianità.


