Con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per gli errori materiali o di calcolo nel versamento delle somme dovute a titolo di acquiescenza di un avviso di accertamento (articolo 15 del Dlgs. 472/1997), l’ufficio ha comunque la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata.
Punto imprescindibile di riferimento sarà la differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato. L’importo dovrà, infatti, essere tale da consentire di ritenere realmente fondata la volontà del contribuente di definire l’accertamento.
A tal fine, sarà necessario che il contribuente provveda all’integrazione di quanto dovuto.
Indicazioni di tenore analogo, infine, anche per la diversa ipotesi in cui il contribuente intenda limitarsi a beneficiare della sola definizione agevolata delle sanzioni (articolo 17 del Dlgs 472/1997).


