La legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la liquidazione del patrimonio.
L’INPS, con il messaggio n.4968 del 24 luglio 2015, ha fornito informazioni generali sulla procedura e istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria delle domande relative alla citata procedura, introdotta dall’art. 14-ter della L. 3/2012.
Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare, come:
- persone fisiche che non svolgono attività di impresa (professionisti ed altri lavoratori autonomi);
- imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F.;
- imprenditori agricoli;
- start up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012
a condizione che, nei 5 anni precedenti la richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della citata Legge n. 3/2012.
I requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia, in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;
- esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.
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