L’autorizzazione ad acquisire dati bancari è un atto interno al procedimento di accertamento tributario e non è soggetto a impugnazione.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Roma, prima sezione, con la sentenza 246 del 14 dicembre 2005.
Il giudice d’appello ha qualificato l’autorizzazione come mero atto istruttorio, privo di efficacia costitutiva.
Non viene comunque meno la possibilità di tutela per il contribuente soggetto ad accertamento.
L’autorizzazione ad acquisire dati bancari non gli arreca direttamente alcuna lesione.
Le contestazioni potranno essere fatte valere quando sarà emanato l’avviso di accertamento.


