La Corte di Cassazione, nella sentenza 21564 del 7/11/2005, è intervenuta chiarendo la portata dell’art. 52 del decreto IVA (DPR n. 633/72): la ratio ispiratrice dello stesso risiede nell’esigenza di tutelare il diritto del soggetto nei cui confronti l’accesso viene richiesto (e poi autorizzato) e non certo quello di garantire una sorta di immunità delle indagini in favore di terzi, siano essi conviventi o meno con l’interessato.
E quindi una volta che il provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare sia stato emesso allo scopo di acquisire, in tale domicilio, documentazione fiscale relativa a un determinato soggetto, deve ritenersi consentito all’Autorità procedente di acquisire anche ulteriori documenti, di pertinenza di soggetti diversi, pur se non menzionati nel provvedimento di autorizzazione all’accesso.


