Via libera all’acquisizione in giudizio come prove dei documenti che il contribuente, in occasione di una verifica, non ha mostrato alla guardia di finanza.
L’unico limite è che dietro al rifiuto o all’omissione non si nasconda la volontà di inquinare gli atti.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n.9127 del 19 aprile 2006, ha interpretato estensivamente l’articolo 52 del dpr633 del 1972.


