La condizione essenziale è che l’ufficio fiscale garantisca, nei casi richiesti, il diritto al contraddittorio, invitando il contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo.
L’ufficio può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un processo verbale che attesti la chiusura dell’attività istruttoria, visto che nessuna norma impone un obbligo di verbalizzazione, specie se in presenza di accertamenti standardizzati, come quelli da studio di settore. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte suprema nella sentenza 7960 del 4 aprile.
Difatti, puntualizzano i giudici, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), è riferibile, unicamente, alla chiusura della verifica fiscale e non alla fase del contraddittorio che si sviluppa successivamente.
Il contenzioso origina da un avviso di accertamento emesso per l’annualità 2007 ai fini Iva, Ires e Irap, in applicazione degli studi di settore e previa attivazione del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 218/1997.


