È nullo l’accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’ispezione anche se sta per scadere il termine concesso all’Ufficio per la verifica del periodo d’imposta.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1869 del 29 gennaio 2014.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositivo. Ma le specifiche ragioni d’urgenza non possono consistere nel fatto che l’amministrazione finanziaria deve affrettarsi per emettere l’avviso in quanto non ha più tempo.


