Uno dei presupposti per l’applicazione di questa procedura di controllo è proprio la mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della documentazione richiesta dall’AF.
L’accertamento induttivo extracontabile, eseguito ai sensi dell’articolo 55 del Dpr 633/1972, è legittimo quando il curatore fallimentare non esibisce all’Agenzia delle Entrate la documentazione contabile richiesta, che costituisce uno dei presupposti per la sua applicabilità. E non è rilevante la circostanza che l’inottemperanza all’ordine sia dovuta all’enorme mole di documenti giacente presso la cancelleria del tribunale fallimentare (circostanza che, ad avviso della difesa, avrebbe integrato l’esimente della forza maggiore), dal momento che l’accertamento induttivo non ha funzione sanzionatoria.
Sono le conclusioni cui giunge la Corte di cassazione nella sentenza n. 668 del 15 gennaio 2014.
La vicenda processuale di merito
L’ufficio ha emesso un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione dell’Iva ritenuta non dovuta sugli acquisti operati da una società, che non ne aveva documentato il relativo diritto con l’esibizione di fatture e libri contabili.


