Cominicia a farsi strada anche nelle commissioni tributarie provinciali l’interpretazione secondo la quale non è possibile il mero accertamento in base agli studi di settore: ai sensi dell’articolo 62-sexies del D.L. 331/93 gli accertamenti analitico – induttivi possono essere fondati su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, ovvero dagli studi di settore. L’applicazione acritica degli studi di settore dunque non può essere sufficiente a giustificare l’accertamento (in qusto senso: cass. n. 2891/2002; CTP di Macerata sez. III 17/5/2005; CTP di Milano sez. VIII del 13/4/2005).


