La circolare 41/E delle Entrate chiarisce gli aspetti rilevanti della normativa sugli studi di settore dopo gli accordi raggiunti tra governo e categorie economiche.
Alla luce di tale documento i nuovi indicatori di normalità economica sono considerati “presunzioni semplici” e dunque il solo scostamento dagli stessi non può essere utilizzato come prova.
Tuttavia per l’eventuale scostamento dagli indici di congruità persiste il carattere di presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza.


