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Abitabilità e ‘lusso’ disgiunti per le agevolazioni prima casa

Con sentenza n. 12942 del 24 maggio la Corte di cassazione ha deciso che, nel calcolo della superficie utile ai fini della qualificazione di un’abitazione come “di lusso”, debba computarsi quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità.
Finiscono quindi nel computo delle superfici utili tutti i vani idonei allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana se non sono espressamente esclusi dalla norma.

Si controverteva in merito alla natura “di lusso” o meno di un immobile, per il quale, successivamente alla sua alienazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicandole in misura ordinaria, anziché agevolata, come liquidate in sede di registrazione. Le parti private contestavano che la superficie complessiva coperta dell’immobile fosse considerata interamente ai fini dell’inquadramento dello stesso nella categoria “di lusso”. A loro avviso, invece, nel relativo computo andava ricompresa solo l’area abitabile, con esclusione, quindi, oltre che dei locali espressamente indicati dall’articolo 6 del Dm 2 agosto 1969, anche di tutti quelli non abitabili in ragione delle loro caratteristiche oggettive.

La Cassazione premette che “l’art. 6 DM 2 agosto 1969 … include, tra altri tipi di abitazioni di lusso, le unità immobiliari ‘aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq. (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)’, riconnettendo la caratteristica di immobile di lusso al dato quantitativo della superficie dell’immobile, con esclusione, solo, dei predetti ambienti".

Pertanto, “la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23591 del 2012; n. 10807 del 2012; n. 22279 del 2011) si è, di recente, ormai, attestata nel senso di ritenere che, nel calcolo della superficie utile per stabilire se un’abitazione sia di lusso, debba computarsi quella relativa ai vani interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità (in questo caso, da intendersi come conformità alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell’abitabilità – oggi agibilità – ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)”.
A questo punto, la Corte suprema spiega i motivi posti alla base del principio di diritto enunciato, ossia: a) la circostanza che i vani interni siano computabili solo se abitabili è un “requisito … non richiamato dal D.M. 2 agosto 1969; b) quel che rileva unicamente ai fini del computo della superficie utile è l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana; c) non è possibile alcuna interpretazione che ampli la sfera operativa della disposizione, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica”.

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