E se il contribuenti sbaglia, in caso di contestazione, non può appellarsi alle regole che vietano la doppia imposizione o al principio dell’alternatività dell’imposta.
Con la sentenza 18764 del 5 settembre 2014, la Cassazione ribadisce che un’operazione considerata per errore imponibile non dà diritto alla detrazione della relativa imposta.
La vicenda processuale di merito
L’Amministrazione finanziaria, con avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1999, contestava alla società E – già B – l’indebita detrazione dell’Iva assolta per rivalsa su una fattura, la n. 1, emessa il 28 dicembre 1999 dal fallimento di un’altra società, a fronte della percezione della somma di 450 milioni di lire avvenuta in conformità a una scrittura privata di transazione, sottoscritta l’11 gennaio 2000.
Con l’accordo, i contraenti erano giunti alla definizione di un ampio contenzioso inter partes inerente clausole, adempimenti e danni relativi a un pregresso rapporto commerciale.
L’ufficio, con l’atto impositivo, sosteneva, invece, che la suindicata erogazione di danaro non potesse essere considerata imponibile e di natura risarcitoria.


