CAF e professionisti abilitati hanno il compito di verificare che i dati inseriti nel modello 730 precompilato siano conformi rispetto ai documenti esibiti dal contribuente e a seguito del controllo rilasciano un visto di conformità, che attesta la correttezza dei dati contenuti nel modello dichiarativo.
In caso di errori che faccia emergere l’apposizione di un visto di conformità infedele è previsto che “se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione”.
Entro il prossimo 10 novembre 2015 CAF e professionisti potranno quindi trasmettere una dichiarazione rettificativa che consente il versamento della sola somma dovuta a titolo di sanzione, senza dover corrispondere anche i tributi e relativi interessi, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.


