Inutile la comunicazione preventiva e il contraddittorio quando, dalla procedura automatizzata, scaturisce una violazione incontrovertibile, come l’omesso versamento dell’imposta.
In caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate (articoli 36-bis del Dpr 600/1973, per le imposte dirette, e 54-bis del Dpr 633/1972, in materia di Iva), l’ufficio finanziario ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, prima dell’iscrizione a ruolo, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre tale obbligo viene meno in caso di mera tardività del versamento delle imposte dovute, con la conseguente esclusione dei presupposti per ottenere la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative.
Questo il principio di diritto ribadito nella sentenza 12023 del 10 giugno 2015, con la quale la Corte di cassazione ha dato continuità a un filone giurisprudenziale ampiamente consolidato (sentenze 8154/2015, 8342/2012 e 26316/2010).


