Esclusione dallo Split Payment per le Società FTSE MIB. Nuove Regole dal 1° Luglio 2025

A decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana, e che sono identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti).

Questa esclusione è stata introdotta tramite l’abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come stabilito dall’articolo 10 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. La modifica è in linea con l’attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Tale decisione ha autorizzato l’Italia a estendere l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha imposto l’esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle suddette società a partire dal 1° luglio 2025.

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo che impone al cessionario o committente di versare l’IVA direttamente all’Erario, anziché al cedente o prestatore che la indica in fattura. In pratica, il pagamento del corrispettivo viene scorporato da quello dell’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Dal 1° luglio 2025, i fornitori delle società incluse nel FTSE MIB dovranno adeguare le loro procedure di fatturazione, applicando l’IVA secondo le regole ordinarie. Faranno eccezione solo i casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge o altre situazioni di esenzione o non imponibilità IVA.

Dal punto di vista pratico:

  • il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica;
  • il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni.

Si precisa, quindi, che la nuova normativa si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

TAG: IVA
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