In questo primo articolo del nostro speciale in tre puntate, analizzeremo il cuore della riforma: la nuova distinzione tra attività commerciali e non commerciali.
Il cambio di paradigma: da “chi siamo” a “cosa facciamo”
Fino ad oggi, molte associazioni hanno vissuto nella convinzione che la qualifica statutaria fosse sufficiente a garantire la non commercialità delle entrate.
Dal 2026, l’approccio cambia radicalmente.
La natura fiscale (commerciale o non commerciale) non sarà più un “abito” che l’ente indossa a priori, ma il risultato di un’analisi puntuale delle singole attività svolte.
Il Codice distingue tre grandi categorie di attività:
- Attività di interesse generale (AIG): sono il cuore della nostra missione (cultura, turismo sociale, tutela del patrimonio). L’art. 79 del CTS stabilisce che queste attività si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi
- Attività diverse: sono attività secondarie e strumentali (es. vendita di gadget non istituzionali) che hanno natura intrinsecamente commerciale
- Raccolta fondi: se occasionale, rimane esclusa da tassazione.
Il focus sulle Pro Loco APS: le agevolazioni dell’Art. 85
Per le Pro Loco qualificate come APS, la buona notizia risiede nell’articolo 85 del CTS, che offre un regime di favore specifico.
Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi.
Questo significa che la quota per il corso di dialetto locale o la gita sociale riservata ai soci continua a non essere tassata ai fini IRES (mentre per l’IVA, come vedremo nei prossimi articoli, vige un regime di esclusione prorogato fino al 2036).
Ancora più importante per le Pro Loco è il comma 4 dell’art. 85. La somministrazione di alimenti e bevande (il classico bar sociale) e l’organizzazione di viaggi turistici, se effettuate presso le sedi in cui si svolge l’attività istituzionale e rivolte esclusivamente ai soci, rimangono non commerciali (quindi detassate), a patto che non si utilizzino strumenti pubblicitari per attrarre pubblico esterno e che l’ente sia riconosciuto dal Ministero dell’Interno (come avviene per le Pro Loco aderenti all’UNPLI).
Attenzione però: se aprite il bar al pubblico o pubblicizzate la gita su Facebook invitando i non soci, quell’entrata diventa immediatamente commerciale.
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La sfida del “margine di tolleranza”
Una delle novità più tecniche riguarda le Attività di Interesse Generale (AIG) svolte verso terzi o verso soci al di fuori delle agevolazioni specifiche. Se organizzate un evento culturale a pagamento aperto al pubblico, per mantenere la natura “non commerciale” di quell’attività, i ricavi non devono superare i costi effettivi (inclusi i costi indiretti e generali). Il legislatore ha introdotto una tolleranza: se i ricavi superano i costi, l’attività rimane non commerciale purché lo scostamento non superi il 6% e questo avvenga per non più di 3 periodi d’imposta consecutivi.
Superare questa soglia o prolungare l’utile nel tempo trasforma l’attività in commerciale, con tutte le conseguenze fiscali del caso (tassazione IRES).
L’addio alla Legge 398/1991
Infine, un avviso cruciale: dal 1° gennaio 2026, la storica Legge 398/1991, che per decenni ha semplificato la vita delle nostre associazioni con il suo regime forfettario, è abrogata per tutti gli ETS non sportivi.
Le Pro Loco APS che avranno entrate commerciali (ad esempio dalla Sagra paesana se gestita commercialmente o dalle sponsorizzazioni) dovranno optare per il Nuovo Regime Forfettario (Art. 86 CTS), riservato a chi ha ricavi commerciali sotto gli 85.000 euro, o per il regime forfettario generale (Art. 80 CTS).
Nel prossimo articolo approfondiremo il temuto “Test di Commercialità”, il meccanismo matematico che deciderà se la Pro Loco è un ente commerciale o no.