Nel processo tributario l’elezione di domicilio resta valida anche se effettuata presso un difensore che successivamente cessa il rapporto professionale o viene cancellato dall’albo.
Con l’Ordinanza n. 24376 del 2 settembre 2025, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ha chiarito che la scelta del domicilio, se effettuata presso l’avvocato, non viene meno con l’interruzione del rapporto professionale o la cancellazione dall’albo, salvo diverse indicazioni presenti nell’atto di elezione.
I giudici ricordano che prevale l’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui, in assenza di elezione di domicilio, le comunicazioni o notificazioni devono essere rivolte direttamente alla parte. Tuttavia, l’elezione presso il difensore attribuisce a quest’ultimo poteri e doveri connessi alla funzione, garantendo la stabilità del domicilio nel contenzioso tributario.