Saldo attivo da rivalutazione: nessun effetto fiscale se destinato a copertura perdite

Con Risposta ad interpello n. 219 del 21 agosto l’Agenzia Entrate,ha confermato la correttezza della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente in merito al trattamento fiscale del saldo attivo di rivalutazione.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, tale saldo si configura come riserva in sospensione d’imposta, la cui tassazione si realizza esclusivamente in caso di distribuzione ai soci o devoluzione all’esterno dell’impresa.

Ne consegue che l’eventuale utilizzo del saldo attivo da rivalutazione a copertura delle perdite riportate a nuovo non rappresenta un fenomeno rilevante ai fini della tassazione del saldo attivo di rivalutazione in quanto non consegue da ciò alcun effetto distributivo nei confronti di soci e/o di partecipanti. 
Pertanto, nel caso in cui la riserva di rivalutazione utilizzata a copertura delle perdite riportate a nuovo sia successivamente ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, dal punto di vista fiscale verrebbe definitivamente meno il vincolo di sospensione per il medesimo ammontare.

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