La Corte di Cassazione, Prima Sezione penale, ha affermato che, in caso di richiesta di messa alla prova (ex art. 464 bis codice penale) avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a conoscere della stessa è il giudice dibattimentale e non il giudice per le indagini preliminari, diversamente da quanto previsto dal codice per le richieste di riti alternativi formulate con l’opposizione stessa.