Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, le nuove massime in materia di diritto societario, predisposte dalla competente commissione di studio e presentate il 19 settembre scorso in occasione di un convegno.
Si tratta di 16 nuove massime, raccolte in un documento unico, che suggeriscono le linee di comportamento da tenere in relazione ad alcune questioni specifiche toccate dalle più recenti modifiche normative.
Tra queste, ad esempio, formano oggetto di approfondimento:
- l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’art. 2343-ter C.C. disposto dal D.L. n. 91/2014 (H.A. 15). Al riguardo, la massima sottolinea come per il caso di trasformazione mediante ricorso ai sistemi di valutazione alternativi, non sia previsto un rinvio esplicito né al comma 4 dell’art. 2343-ter C.C., che sancisce la responsabilità dell’esperto, né all’art. 2343-quater C.C., che prevede, da parte dell’organo amministrativo, il procedimento di verifica che non siano intervenuti fatti eccezionali tali da incidere sul valore dei beni oggetto di valutazione. In merito, la massima ritiene che la verifica sia comunque applicabile anche alle nuove fattispecie, in quanto strettamente connessa alle specifiche modalità di determinazione dei valori previste dall’art. 2343-ter C.C..
- le operazioni di aumento a pagamento del capitale in presenza di azioni gravate da usufrutto (H.G. 34);
- i limiti all’introduzione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato o subordinato (H.G. 35);
- la previsione di un premio di maggioranza o di un o sconto di minoranza nella clausola statutaria di valorizzazione delle azioni per il caso di recesso (H.H. 8);
- la legittimità di un’operazione di azzeramento del capitale per perdite e sua ricostituzione senza l’integrale annullamento delle partecipazioni preesistenti (I.G. 49);
- l’aumento a pagamento del capitale in presenza di partecipazioni gravate da usufrutto (I.G. 51);
- deliberazioni sulle perdite di società soggette a concordato preventivo o ad accordo di ristrutturazione dei debiti omologati (P.B. 1);
- maggioranza dei soci professionisti nella S.T.P. (Q.A 19).
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