Sentenza Cassazione n. 16499 del 5 agosto 2016.
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che ai fini della regolarità della notificazione eseguita nel domicilio del destinatario a mani di “persona di famiglia” (parente o affine) ivi reperita, non occorre che il consegnatario sia anche convivente, salva la prova contraria dell’occasionalità della presenza di questi all’indirizzo dell’interessato.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto valida la notifica effettuata mediante consegna dell’atto tributario a mani della cognata del contribuente rinvenuta presso l’abitazione di questi.