La Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 36866 del 6 settembre 2016 ha precisato che "costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione".
La Corte di Cassazione ha cosi’ confermato la condanna ad un uomo, colpevole
del reato p. e p. dall’art. 727 c.p. per aver detenuto un cane pastore tedesco in condizioni incompatibili con la sua natura e di grave sofferenza, omettendo di prestare all’animale le cure di cui necessitava.