Con il Messaggio n. 1215 del 7 aprile l’Inps ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dall’articolo 1, comma 176, della Legge di Bilancio 2026, che ha parzialmente modificato l’articolo 8 del Dl n. 22/2025.
Tra le principali modifiche, viene eliminato il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità: l’erogazione della NASpI in forma anticipata avverrà ora in due rate.
Modalità di erogazione
La prima rata, pari al 70% dell’importo complessivo, viene erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della NASpI;
La seconda rata, pari al restante 30%, è riconosciuta al termine del periodo teorico di durata della NASpI (e comunque non oltre 6 mesi dalla domanda), previa verifica dell’assenza di una nuova occupazione subordinata e della titolarità di pensione diretta.
Le nuove modalità di pagamento si applicano a tutte le domande presentate dal 1° gennaio 2026.
Condizioni e revoca della seconda rata
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato o di accesso alla pensione diretta, la seconda rata non viene erogata e il beneficiario dovrà restituire l’intera anticipazione già percepita.