La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la Sentenza n. 18762 del 23 settembre 2016 ha chiarito che la situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all’utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.