Sul sito della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l’informazione e l’editoria) sono state aggiornate al 3 ottobre 2018 le FAQ relative al credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.
Le risposte affrontano i principali temi legati alla misura, sulla base dei quesiti pervenuti al Dipartimento.
Le nuove faq riguardano, in particolare:
- Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario;
- Individuazione dell’esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di “competenza”;
- Modalità di pagamento delle fatture;
- Importo da considerare ai fini dell’agevolazione;
- Trattamento fiscale del bonus;
- Alternatività e non cumulabilità del bonus;
- Quesito USPI sugli investimenti pubblicitari sulle testate digitali.
Relativamente al primo quesito viene chiarito quanto segue:
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati) è presentata direttamente dal richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario), la firma si considera apposta con l’inserimento delle proprie credenziali di accesso all’area riservata dell’Agenzia, e non è prevista l’allegazione di alcun documento di identità.
Se la comunicazione telematica (sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione relativa alle spese effettuate) è presentata tramite intermediario, invece, il richiedente l’agevolazione (soggetto beneficiario) compila il modello, lo sottoscrive con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e lo consegna, con una copia del documento di identità, all’intermediario, che dovrà conservarli.
Anche in questo caso non è prevista l’allegazione del documento di identità alla comunicazione telematica.
La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della “dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a € 150.000”.