La direttiva 98/5/CE sul diritto di stabilimento (ecepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” di svolgere l’attività forense in uno Stato europeo diverso da quello nel quale gli stessi hanno conseguito il titolo professionale. L’obiettivo, condivisibile, è quello di promuovere la libera circolazione degli avvocati europei che sono chiamati “stabiliti” nei Paesi ospitanti. In Italia devono iscriversi in un elenco speciale tenuto dagli Ordini forensi.
Una rilevazione effettuata presso tutti i Consigli dell’Ordine da parte del CNF ha evidenziato che ben il 92% degli avvocati iscritti nell’elenco degli avvocati stabiliti sia di nazionalità italiana. Tra questi l’83% ha conseguito il titolo in Spagna e il 4% in Romania. In numeri assoluti, su un totale di avvocati stabiliti pari a 3759, 3452 sono di nazionalità italiana.
Gli Ordini forensi che contano il maggior numero di avvocati “stabiliti” di nazionalità italiana, iscritti nell’elenco speciale, sono Roma (1058), Milano (314), Latina (129) e Foggia (126).
Secondo il CNF, i dati rilevati "fanno emergere chiaramente come la Direttiva comunitaria cosiddetta di stabilimento sia diventata lo strumento utilizzato da parte di tanti aspiranti avvocati italiani per eludere la disciplina interna ed, in particolare, per sottrarsi all’esame necessario per poter acquisire la necessaria abilitazione all’esercizio della professione forense in Italia”.