Con Circolare n. 5 del 31 marzo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale, prevista dall’art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato e prorogato dall’art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La circolare individua due ipotesi alternative per l’accesso alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività:
Continuità dell’attività aziendale e prospettive di cessione
La proroga può essere concessa se l’azienda dimostra, in sede di accordo governativo, “concrete e attuali prospettive” di cessione totale o parziale, “con conseguente riassorbimento occupazionale”. In questo caso, spiega il Ministero, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo.
Significativo riassorbimento occupazionale
Anche se l’attività aziendale è cessata, la proroga può essere concessa per un massimo di sei mesi, se esistono prospettive concrete di riassorbimento dei lavoratori in esubero. L’azienda deve presentare un piano di “concreto e significativo riassorbimento occupazionale”, secondo le linee guida del DM 13 gennaio 2016, n. 94033, che preveda almeno il 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso programmi di politiche attive predisposti dalle Regioni interessate, offerte di incentivi all’esodo, percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.