Il fatto che la perdita su crediti emerga da una cessione del credito pro soluto a valore inferiore a quello nominale non esonera il contribuente dal dimostrare che la perdita stessa deriva da elementi certi e precisi.
In buona sostanza anche nel caso in cui intervenga una cessione del credito la perdita su crediti è deducibile se il debitore è già stato assoggettato a procedura concorsuale oppure se sia già intervenuta altra procedura esecutiva rimasta infruttuosa.