Camere di Commercio – Ridefiniti i servizi forniti sul territorio nazionale

Il 30 aprile 2019, è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il decreto 7 marzo 2019, recante la ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2018.

In particolare, l’art. 10 (rubricato “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura“), al comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), ha previsto la “ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell’economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati“.

Ricordiamo che con il citato decreto 16 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, sono state:

  1. ridefinite le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio nel numero di 60 (artt. da 1 a 4);
  2. razionalizzate le sedi delle Camere di Commercio e delle unioni regionali e dettate disposizioni in materia di unioni regionali (art. 5);
  3. razionalizzate le aziende speciali (art. 6);
  4. dettate disposizioni per la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio (art. 7).

Al comma 2 dell’art. 7 è stato, inoltre, disposto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta di Unioncamere, dovrà ridefinire:

  1. i servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all’articolo 2 della legge n. 580 del 1993;
  2. gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni promozionali di cui al medesimo articolo 2, in sede di prima attuazione del comma 4 lett. a-bis) dell’articolo 18 della medesima legge.

Nell’Allegato al decreto del 7 marzo 2019 – in vigore dal 1° maggio 2019 – vengono individuati i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrative ed economiche individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 580 del 1993, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b),n. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

Tra i servizi relativi alle funzioni amministrative ed economiche troviamo: la gestione del Registro delle imprese; la gestione del SUAP e del fascicolo elettronico d’impresa; la gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; la gestione delle sanzioni amministrative; la gestione di servizi inerenti la metrologia legale; la tenuta del registro nazionale dei protesti; i servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi; la rilevazione dei prezzi/tariffe e Borse merci; la tutela della proprietà industriale; i servizi di informazione, formazione e assistenza all’export; la gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi connessi all’agenda digitale; la tenuta dell’Albo gestori ambientali.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 1, le Camere di commercio dovranno svolgere in modo prioritario, con riferimento alle funzioni promozionali, le attività relative a:

– iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura;
– iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa;
– qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni.

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