PACE FISCALE: in che cosa consiste, quali sono gli atti definibili e quando effettuare il versamento

L’Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio portale una scheda dedicata alla cosiddetta “pace fiscale”, nella quale fornisce chiarimenti utili per avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

In particolare, l’art. 2 del Dl n. 119/2018 consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Non è altro che una forma di definizione agevolata assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente. Infatti è prevista l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi.
Per fruire di questo beneficio occorre quindi pagare solo il “capitale”, quindi i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

Gli atti definibili sono:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione;
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Cambiano, in base al tipo di atto, i termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata, che sono:

  • il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018
  • il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018
  • il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali deve essere versata entro i termini di cui sopra. Le successive rate dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

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