Nell’Assemblea delle Associazioni del Terzo Settore vige il principio “una testa un voto”. Agli Associati che siano Enti del Terzo Settore, l’Atto Costitutivo o lo Statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Se compatibili, si applicano le norme del Codice civile sul conflitto di interessi. Nel caso in cui la Deliberazione, approvata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi con l’Associazione, possa provocare un danno, questa può essere impugnata.