L’assenza o la carenza, nel corpo della parte motiva dell’avviso, di rifermenti ai valori di mercato, ovvero ai parametri di comparazione utilizzati per la determinazione del valore venale in comune commercio dell’aera edificabile, rende l’atto impositivo annullabile per insanabile vizio di motivazione.
Si propone, a beneficio dei cortesi lettori, una traccia di ricorso con istanza di mediazione che, sviluppato in otto cartelle, riprende alcuni dei più significativi arresti giurisprudenziali che eccepiscono l’illegittimità dell’atto impositivo se sfornito dell’impianto motivazionale e del metodo di determinazione del valore in comune commercio dell’area edificabile.