Possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa in vigore (Dlgs n. 36/2021 così come modificato dal Dlgs n. 120/2023):
- le Associazioni e Società sportive dilettantistiche;
- le Federazioni Sportive Nazionali:
- le Discipline Sportive Associate;
- le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici;
- il CONI, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e la società Sport e salute S.p.a.