Assieme alle donazioni si considerano altresì entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e ogni altra entrata assimilabile. Si considerano, invece, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
L’articolo 83 del Dlgs n. 117/2017 prevede erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche.
Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche – Le persone fisiche possono scegliere se:
Detrarre (comma1) l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%,;o del 35% se si trattano di ODV (organizzazioni di volontariato) oppure;
Dedurre (comma 2) l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Sarà la persona a scegliere quando compilerà la dichiarazione dei redditi se applicare la deduzione o la detrazione.
Erogazioni liberali effettuate da persone giuridiche – Le persone giuridiche possono fare donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato senza il limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui). Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta successivo.