L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del DPR 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive
L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) una scelta FACOLTATIVA. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbe comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.
Potrebbe rivelarsi molto critica, nel rapporto tra cliente e professionista, anche la mancata conoscenza delle cause di decadenza e dei nuovi termini previsti per l’accertamento.
Riteniamo quindi molto importante, per ciascun professionista, monitorare il processo con il coinvolgimento del cliente per non assumere eccessive responsabilità.
Abbiamo predisposto:
- una lettera informativa indirizzata dal professionista al cliente
- una risposta/liberatoria indirizzata dal cliente al professionista