L’obbligo di comunicazione preventiva a carico dei committenti riguarda i soli committenti che operano in qualità di imprenditori. Con la Faq numero 1 del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro è stato precisato che gli Ets che svolgono solamente attività non commerciale (e che quindi operano con il solo codice fiscale) non devono adempiere all’obbligo di comunicazione in quanto non sono considerati “imprenditori”. Dobbiamo chiarire, che la Faq ministeriale si riferisce nello specifico agli Ets. Ma, a nostro avviso, la stessa considerazione vale anche per gli altri enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati), che non siano Ets ma che parimenti non svolgono alcun tipo di attività commerciale. Se nel corso dell’anno solare il prestatore d’opera dovesse superare il limite di 5.000 mila euro: – sarà obbligato ad iscriversi all’INPS, in particolare alla Gestione Separata; questo comporterà il versamento dei contributi in proporzione al reddito percepito, ma soltanto per la quota eccedente i 5.000 euro (se ad esempio si ha un reddito di 7.500 euro, si verseranno i contributi su 2.500 euro); – dovrà valutare l’opportunità di aprire la partita IVA.