home page info@studiomodolo.it
 
 


Oggi
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine...
 
Oggi
L’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana...
 
Oggi
Lo scorso 19 giugno il Governo e le parti sociali del settore del Turismo hanno firmato un protocollo...
 
altre notizie »
 

Circolare INPS n.92 del 19.05.2025
 
 

Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è statapredisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2024 e l’anno 2023, è risultata pari a + 0,8 per cento.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati con il predetto indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Tanto rappresentato, si allegano alla presente circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, alle diverse tipologie di nuclei familiari (Allegato n. 1).

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

 

« indietro
Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo
Via Carlo Osma, 2 - 20151 Milano (MI) - Tel: 348.333.70.80 - Fax: 02.36.59.59.54 - email: info@studiomodolo.it
P.IVA: 11474900153
http://www.ilconsulenteaziendale.it http://www.ateneoweb.com