home page info@studiomodolo.it
 
 


Oggi
La motivazione va ricercata nell’atto impositivo che ne costituisce il presupposto, con la conseguenza...
 
Oggi
L'Organismo Italiano di Contabilità OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo principio...
 
Oggi
Da oggi, 1° luglio, i titolari di un contratto di energia elettrica residenziale che non posseggono...
 
altre notizie »
 

Mercoledì 25/06/2025
Esclusione dallo Split Payment per le Società FTSE MIB. Nuove Regole dal 1° Luglio 2025
a cura di Dott. Alessandro Manno
 
 
 



A decorrere dal 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, e che sono identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti).

Questa esclusione è stata introdotta tramite l'abrogazione della lettera d) del comma 1-bis dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, come stabilito dall'articolo 10 del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. La modifica è in linea con l'attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio. Tale decisione ha autorizzato l'Italia a estendere l'applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha imposto l'esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle suddette società a partire dal 1° luglio 2025.

Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un meccanismo che impone al cessionario o committente di versare l'IVA direttamente all'Erario, anziché al cedente o prestatore che la indica in fattura. In pratica, il pagamento del corrispettivo viene scorporato da quello dell'imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Dal 1° luglio 2025, i fornitori delle società incluse nel FTSE MIB dovranno adeguare le loro procedure di fatturazione, applicando l'IVA secondo le regole ordinarie. Faranno eccezione solo i casi in cui si applica il meccanismo del reverse charge o altre situazioni di esenzione o non imponibilità IVA.

Dal punto di vista pratico:

  • il cedente o prestatore non riporterà più il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “esigibilità IVA” della fattura elettronica e dovrà fare concorrere l’imposta addebitata al cliente alla liquidazione periodica;
  • il cessionario o committente verserà l’imposta al proprio fornitore, unitamente al corrispettivo, e potrà portarla in detrazione, in assenza di limitazioni.


Si precisa, quindi, che la nuova normativa si applica alle operazioni per le quali la fattura è emessa a partire dal 1° luglio 2025.

 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

Dott. Alessandro Manno

 
 
 
Studio Dr. Rag. Giancarlo Modolo
Via Carlo Osma, 2 - 20151 Milano (MI) - Tel: 348.333.70.80 - Fax: 02.36.59.59.54 - email: info@studiomodolo.it
P.IVA: 11474900153
http://www.ilconsulenteaziendale.it http://www.ateneoweb.com